Sez. 3, Sentenza n. 2122 del 26/02/1998 (Rv. 513083 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Ordinanza di disposizione di nuova gara senza avviso pubblico dell'offerta più alta - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del debitore e dei creditori - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, l'ordinanza con la quale a norma dell'art. 584 cod. proc. civ., a seguito di offerte pervenute dopo il primo incanto, il giudice dell'esecuzione abbia disposto la gara di cui all'art. 573 senza aver stabilito che essa sia preceduta dall'avviso pubblico dell'offerta più alta si presenta come atto esecutivo potenzialmente lesivo dell'interesse del debitore e dei creditori a che alla gara prendano parte quanti più offerenti possibile e, dunque, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)