Sez. 2, Sentenza n. 5081 del 09/03/2006 (Rv. 591379 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda giudiziale relativa ad un certo diritto - "Mutatio libelli" - Conseguente proposizione di nuova domanda - Relativa a diverso diritto - Effetto interruttivo della prescrizione - Momento di verificazione - "Mutatio".
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
Qualora nel corso di un giudizio introdotto per la tutela di un determinato diritto abbia avuto luogo una "mutatio libelli" e, quindi, la proposizione di una domanda nuova, fondata su una diversa "causa petendi", e, pertanto, concernente un diritto diverso da quello fatto valere con l'originaria domanda, l'effetto interruttivo della prescrizione del nuovo diritto così fatto valere e divenuto oggetto del giudizio per accettazione del contraddittorio (trattandosi di giudizio anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990) va riferito al momento della "mutatio" e non a quello di proposizione della domanda originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)