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Sez. 1, Sentenza n. 522 del 20/01/1994 (Rv. 485065 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Ordinanza ingiunzione per infrazione al codice della strada - Sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione "per il Prefetto" - Invalidità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485065-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere

Non ricorre la nullità dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell'autore della sottoscrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa, a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza dell'indicata qualità. Ne deriva che non è invalida l'ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, per infrazione al codice della strada, ove rechi una sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione "per il Prefetto", a meno che l'interessato non dimostri la falsità della firma ovvero la mancanza della delega, che da detta indicazione è certificata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)