Sez. 3, Sentenza n. 5675 del 05/05/2000 (Rv. 536192 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - NULLITÀ E INESISTENZA | Requisiti formali.
ATTI AMMINISTRATIVI - NULLITÀ E INESISTENZA
Con particolare riferimento ai casi di provvedimenti che, adottati in modo ricorrente con contenuti sostanzialmente omogenei, impongono all'autorità amministrativa, per esigenze di economia nell'impiego dei propri mezzi, di far ricorso a meccanismi di produzione della decisione fortemente standardizzati, l'atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità del titolare dell'organo, quali l'uso congiunto del protocollo e delle impronte dell'ufficio, la stampigliatura del nome o della firma della persona che ne è il titolare, la notificazione quando si tratta di atti destinati a dover essere fatti conoscere al destinatario. Pertanto non è qualificabile come inesistente l'ordinanza-ingiunzione emessa, ex legge n. 689 del 1981, dal titolare dell'organo comunale, la quale si presenti come un documento che di originale contiene la stampigliatura di un numero progressivo in una casella che reca la dicitura "determinazione dirigenziale ingiuntiva" e l'aggiunta a mano dell'importo della sanzione e delle spese di notificazione mentre per il resto è il prodotto di vari procedimenti riproduttivi, e che reca in calce la data apposta con un timbro, l'impronta del sigillo comunale e la sottoscrizione non leggibile impressa sotto la dicitura "Il Dirigente Superiore".
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)