Sez. L, Sentenza n. 2858 del 24/03/1987 (Rv. 451982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E FERIE - QUANTIFICAZIONE - COMPUTABILITÀ O MENO DI UNA DETERMINATA EROGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - RIFERIMENTO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI ALLA NORMALE RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO GIORNALIERA - RIFERIMENTO PER LE FERIE ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE AL RAPPORTO - FATTISPECIE (COMPUTABILITÀ DELLA MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO NOTTURNO FISSO AI FINI SIA DEL COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI CHE DEL COMPENSO PER LE FERIE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E FERIE - QUANTIFICAZIONE - COMPUTABILITÀ O MENO DI UNA DETERMINATA EROGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - RIFERIMENTO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI ALLA NORMALE RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO GIORNALIERA - RIFERIMENTO PER LE FERIE ALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE APPLICABILE AL RAPPORTO - FATTISPECIE (COMPUTABILITÀ DELLA MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO NOTTURNO FISSO AI FINI SIA DEL COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI CHE DEL COMPENSO PER LE FERIE).*
Escluso che il principio di onnicomprensività della retribuzione abbia valore di regola generale dell'ordinamento, la computabilità o meno di una determinata erogazione del datore di lavoro ai fini della Determinazione del compenso per le festività infrasettimanali e per le ferie, che costituiscono istituti cosiddetti indiretti di origine legale, deve essere accertata dal giudice tenendo conto che, in relazione alle festività infrasettimanali, l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) - attraverso il riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" - assegna rilievo agli emolumenti rapportabili al normale orario contrattuale, mentre, quanto alle ferie, poiché la disciplina legale (art. 36 cost. E 2109 cod. civ.) si limita stabilire che esse debbono essere retribuite, la computabilità dei singoli emolumenti ai fini della Determinazione del compenso per le ferie stesse, può fondarsi esclusivamente sulla disciplina contrattuale applicabile al rapporto. (nella specie, è stata confermata la sentenza che, alla stregua della disciplina collettiva del settore, aveva ritenuto la maggiorazione per il lavoro notturno fisso computabile ai fini sia del compenso per le festività infrasettimanali che del compenso per le ferie). (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1073/84, mass n 433230; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)