Sez. L, Sentenza n. 1266 del 19/02/1996 (Rv. 495901 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Durata inferiore a quella prevista nel progetto approvato dalla commissione regionale per l'impiego - Illegittimità - Sostituzione di diritto della relativa clausola con il termine previsto nel progetto - Necessità - Recesso prima della scadenza per anticipato conseguimento dei fini formativi - Ammissibilità - Esclusione - Comunicazione della scadenza del termine - Equiparabilità a un licenziamento - Esclusione - Diritto a riprendere il posto di lavoro - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie relativa a fallimento intervenuto dopo il recesso.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Nel contratto di formazione e lavoro la durata pattuita dalle parti deve corrispondere a quella indicata nel progetto approvato dalla commissione regionale per l'impiego, nel quale, come prevede l'art. 3, primo comma, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, devono stabilirsi "i tempi e le modalità di svolgimento della attività di formazione e lavoro". Infatti il fattore temporale ha un'evidente incidenza sul tipo di formazione che lo svolgimento del rapporto può assicurare ed è in funzione della valutazione complessiva del progetto che l'autorità amministrativa si determina alla sua approvazione, dalla quale derivano per il datore di lavoro sovvenzioni e minori contribuzioni previdenziali. Dall'essenzialità del termine nella particolare fattispecie negoziale deriva la nullità della clausola con cui sia fissato un termine inferiore a quello previsto nel progetto approvato e la sostituzione di diritto della stessa, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., con il termine imposto dalla legge, e cioè con quello previsto nel progetto approvato. Ne deriva l'illegittimità del recesso attuato dal datore di lavoro prima della effettiva scadenza del contratto, senza che in senso contrario possa assumere rilevanza l'apparente conseguimento anticipato dei fini formativi, in quanto in ogni caso sussiste l'interesse del giovane lavoratore alla più vasta formazione conseguente al rispetto del termine. Tuttavia, in applicazione di principi analoghi a quelli elaborati in materia di illegittimità del termine nei contratti a tempo determinato, non può essere ravvisato un licenziamento nella semplice comunicazione del datore di lavoro relativa alla scadenza del rapporto secondo le pattuizioni sottoscritte dalle parti, salvo il diritto del dipendente a riprendere il posto di lavoro, nonché, qualora ciò gli sia negato, al risarcimento del danno. (In riferimento alla specie, la S.C. ha escluso che il contratto possa risolversi per effetto del fallimento del datore di lavoro, dichiarato dopo il recesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)