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Sez. 2, Sentenza n. 2984 del 06/05/1980 (Rv. 406727 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - CORTILE COMPRESO TRA EDIFICI LIMITROFI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406727-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - CORTILE COMPRESO TRA EDIFICI LIMITROFI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - SUSSISTENZA.*

La presunzione di comunione dei cortili, prevista dall'art 1117 cod civ, e quindi il regime delle parti comuni dell'edificio, e applicabile per analogia anche al cortile compreso tra edifici limitrofi appartenenti a proprietari diversi, trovando fondamento sulla obiettiva destinazione del cortile al servizio o utilita delle abitazioni dei proprietari che vi si affacciano o lo circondano, e tale situazione puo verificarsi anche nell'ipotesi della destinazione del cortile per l'uso ed i bisogni di piu edifici limitrofi. (Conf 5473/77, mass n 389125; (Conf 3197/75, mass n 377310; (Conf 560/75, mass n 373863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)