Sez. 6, Sentenza n. 5691 del 06/04/2000 Ud. (dep. 17/05/2000) Rv. 217340 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie di cui al comma secondo - Soggetto attivo del reato - Amministrazione comunale - Individuazione della responsabilità in capo al sindaco o al preposto alla unità organizzativa - Normativa in materia di procedimento amministrativo e di ordinamento delle autonomie locali - Riferimento al concreto assetto organizzativo dell'ente comunale - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Soggetto attivo del reato di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., è il pubblico ufficiale che ha la responsabilità dell'atto richiesto; nell'amministrazione comunale a tal fine deve farsi riferimento, in primo luogo, all'art. 5 della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, che, tra l'altro, prevede l'assegnazione della responsabilità della istruttoria e del provvedimento finale agli addetti alla unità organizzativa o al funzionario a essa preposto, e, in secondo luogo, all'art. 51 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali (non significativamente modificato, sul punto, dall'art. 6 della successiva legge n. 127 del 1997), che rimette ad appositi regolamenti la disciplina, tra l'altro, della organizzazione di uffici e servizi e la diretta responsabilità dei dirigenti, mentre, in base all'art. 36 della medesima legge n. 142, è riservata al sindaco soltanto la sorveglianza sul funzionamento degli uffici e dei servizi, con la conseguenza che solo ove l'amministrazione comunale non sia stata di fatto strutturata, anche sulla base di provvedimenti impliciti, secondo inequivocabili attribuzioni di competenze può farsi derivare al sindaco, quale organo di rappresentanza dell'ente e titolare del potere-dovere di sorveglianza sull'attività dei funzionari comunali, la responsabilità per la mancata risposta alla richiesta del privato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 5, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)