Sez. 2, Sentenza n. 2496 del 21/07/1972 (Rv. 359972 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LEGGE N 604 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INAPPLICABILITA - SCELTA DELL'IMPRENDITORE - INSINDACABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - TUTELA DEI LAVORATORI - MEZZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LEGGE N 604 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INAPPLICABILITA - SCELTA DELL'IMPRENDITORE - INSINDACABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - TUTELA DEI LAVORATORI - MEZZI.*
L'art 11 della legge 15 luglio 1966, n 604, nel sottrarre la materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale alla disciplina della legge stessa, sancisce implicitamente il principio della insindacabilita delle scelte imprenditoriali per quanto attiene alle dimensioni dell'impresa, cioe alla eliminazione di alcuni settori dell'impresa medesima, e cio in armonia con la garanzia costituzionale dell'iniziativa in materia economica. Pertanto, i licenziamenti collettivi per riduzione di personale si sottraggono ad ogni Sindacato di merito da parte del giudice, e la tutela dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto e rimessa all'autonomia collettiva delle associazioni sindacali e agli accordi che ne costituiscono espressione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)