diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2838 del 17/07/1975 (Rv. 376860 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LEGGE N 604 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INAPPLICABILITA - SCELTE DELL'IMPRENDITORE - INSINDACABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - TUTELA DEI LAVORATORI - MEZZI.*
Stato
decisa il 1975-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376860-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LEGGE N 604 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INAPPLICABILITA - SCELTE DELL'IMPRENDITORE - INSINDACABILITA DA PARTE DEL GIUDICE - TUTELA DEI LAVORATORI - MEZZI.*

Con la legge n 604 del 1966 il legislatore ha condizionato lo Esercizio del potere di recesso del datore di lavoro, mediante tipizzazione di fattispecie qualificate dal motivo, solo limitatamente ai licenziamenti individuali, espressamente escludendo la materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale ed operando, con cio, una netta demarcazione delle fattispecie anche sul piano delle guarentigie giurisdizionali, giustificata dall'autonoma configurazione delle rispettive controversie quanto a natura, soggetti, oggetto e interesse giuridico protetto. Non sono pertanto configurabili, nel quadro di un tale assetto: a) una questione di giustificazione del recesso in caso di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, dato che l'Esercizio del relativo potere in conseguenza di una modificazione dimensionale dell'azienda non patisce i condizionamenti posti dalla legge per i licenziamenti individuali; b) un interesse del lavoratore deducibile in via diretta dinanzi all'autorita giudiziaria, dato che quello alla conservazione del posto e rimesso all'autonomia collettiva delle associazioni sindacali ed agli accordi che ne costituiscono espressione; C) un Sindacato giudiziario esorbitante dal controllo sulla realta effettuale delle scelte imprenditoriali ed esteso al merito della necessita e congruita dei mezzi di attuazione, dato che risulterebbe non solo sostitutivo, ma addirittura eccedente rispetto a quello devoluto a dette associazioni in Sede locale. (Conf 2496/72, mass n 359972).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)