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Sez. 3, Sentenza n. 4811 del 19/09/1979 (Rv. 401424 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PROVA DOCUMENTALE DEL TERZO OPPONENTE - OGGETTO - SCRITTURA PRIVATA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401424-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PROVA DOCUMENTALE DEL TERZO OPPONENTE - OGGETTO - SCRITTURA PRIVATA - REQUISITI.*

Il terzo che si oppone all'esecuzione deve - salve le ipotesi di prova testimoniale consentite dall'art 621 cod proc civ - provare documentalmente che i beni pignorati al debitore nella casa o nell'azienda di costui sono stati di sua proprieta in epoca piu o meno remota ed erano, al momento del pignoramento, detenuti o posseduti dal debitore a titolo diverso da quello di proprieta. Allorche la predetta prova documentale si fonda su una scrittura privata, questa, per essere opponibile al creditore procedente, deve avere data certa anteriore al pignoramento a norma del primo comma dell'art 2704 cod civ. (V 1843/76, mass n 380630; (V 2486/74, mass n 370915).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)