Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 06/10/2015 Cc. (dep. 20/01/2016) Rv. 265773 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico - Diversità tra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona, che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di truffa in danno di un ente pubblico con riferimento all'abusiva stipula di contratti di telefonia da parte di due dipendenti di un tribunale amministrativo regionale in relazione ai quali le compagnie telefoniche, che avevano invano richiesto all'ente il pagamento delle relative prestazioni, avevano erogato delle provvigioni ai promoter che agivano in concorso con i due dipendenti pubblici).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)