Sez. 5, Sentenza n. 18968 del 18/01/2017 Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 271060 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Soggetto indotto in errore - Soggetto che compie l'atto di disposizione e che subisce il danno patrimoniale - Identità - Necessità.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria la identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini della configurazione del reato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)