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Sez. 2, Sentenza n. 45599 del 30/10/2024 Ud. (dep. 12/12/2024) Rv. 287155-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa - Diversità tra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2024-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287155-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui l'imputata aveva acquistato un immobile in regime di edilizia convenzionata, inducendo in errore la società venditrice in merito al possesso dei requisiti per stipulare il contratto, così da causare al comune un danno per mancato incasso degli oneri di costruzione).

Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)