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Sez. 2, Sentenza n. 628 del 17/01/2003 (Rv. 559821 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Nullità ex art. 18, secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Riferimento ai contratti determinanti l'effetto reale - Estensione ai contratti preliminari di compravendita - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559821-01

URBANISTICA - IN GENERE

La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, 47, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che determinano l'effetto reale indicato dalla norma, non anche a quelli con effetti obbligatori. Ne consegue che il contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita di un terreno a condizione che sia approvata la domanda di variante al piano regolatore generale con relativo mutamento di destinazione della zona da agricola a residenziale, è valido ed obbliga le parti alla stipula del contratto definitivo nell'ipotesi di avveramento della condizione sospensiva consistente nel mutamento della norma urbanistica operante "erga omnes".

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)