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Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 03/07/1984 (Rv. 435856 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - CASI DI ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO DI COLONO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - DISPONIBILITÀ DI FORZE SUFFICIENTI PER LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435856-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - CASI DI ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO DI COLONO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - DISPONIBILITÀ DI FORZE SUFFICIENTI PER LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 (sullo sviluppo della proprietà coltivatrice) nell'escludere il diritto di prelazione del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con il fondo offerto in vendita quando in questo sia insediato un colono senza alcuna specificazione, non comporta che a tal fine questo ultimo presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'Esercizio (da parte sua) della prelazione (nella specie: la disponibilità di forze sufficienti per la coltivazione del fondo). (V 327/82, mass n 418028).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)