Sez. L, Sentenza n. 5613 del 06/11/1984 (Rv. 437286 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ - QUANTIFICAZIONE DI UNA DETERMINATA SPETTANZA DEL LAVORATORE SUBORDINATO CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE DI UNA SINGOLA COMPONENTE DELLA RETRIBUZIONE MEDESIMA DALLA SUDDETTA BASE DI COMPUTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITÀ - QUANTIFICAZIONE DI UNA DETERMINATA SPETTANZA DEL LAVORATORE SUBORDINATO CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE DI UNA SINGOLA COMPONENTE DELLA RETRIBUZIONE MEDESIMA DALLA SUDDETTA BASE DI COMPUTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Qualora una determinata spettanza del lavoratore subordinato debba essere quantificata con riferimento alla retribuzione, l'esclusione di una singola componente della retribuzione medesima, dalla suddetta base di computo, può ritenersi preclusa alla contrattazione collettiva od individuale solo in presenza di una specifica norma di legge che imponga di calcolare tale componente, tenuto conto che non è individuabile nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione per tutti i casi in cui essa costituisca parametro per la liquidazione di altre competenze. Pertanto, con riguardo all'indennità di disagio di turno, prevista in favore dei dipendenti della società Esercizio bacini napoletani (S. e. B. N.) dagli accordi aziendali del 6 luglio 1972 e del 30 marzo 1974, deve affermarsi che l'indennità stessa deve essere inderogabilmente computata nel compenso per festività infrasettimanali, atteso che per esso l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 prende in considerazione la normale retribuzione di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio, nonché nella gratifica natalizia, dato che l'art. 17 dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, efficace erga omnes (d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070), ne contempla la corresponsione sulla base della retribuzione globale di fatto, mentre può essere validamente esclusa dal compenso per ferie, con patti contenuti nella suddetta contrattazione, in considerazione del fatto che per tale ultimo compenso gli artt. 36 cost. E 2109 cod. civ., nel richiamare genericamente la retribuzione, non sottraggono all'autonomia negoziale delle parti la facoltà di determinare la relativa base escludendo alcune particolari voci della retribuzione stessa. (Conf 1081/84, mass n 433237).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)