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Sez. 1, Sentenza n. 261 del 26/01/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168457 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168457-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - CRITERI.*

In tema di concessione della misura alternativa della semilibertà, il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale, deve, con preciso riferimento alle relazioni in Atti e con motivazione adeguata, porre in evidenza quei progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, che consentano la concreta formulazione di una prognosi favorevole in ordine alle effettive possibilità di un reale reinserimento dello stesso nella vita sociale ed in particolare nell'ambiente familiare e del lavoro. (Conf mass n 153916).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)