diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2914 del 16/11/1989 Cc. (dep. 27/12/1989) Rv. 182925 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182925-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE - CONDIZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'ammissione facoltativa al regime di semilibertà non sono sufficienti i progressi compiuti nel corso del trattamento penitenziario, ma devesi tener conto anche della sussistenza di condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società e cioè dell'attività che tale soggetto va a svolgere e dell'ambiente in cui va a trovarsi nel periodo della libertà. (V mass n 169878; (V mass n 168457; (Conf mass n 174872).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)