Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 02/03/1993 (Rv. 481201 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Minore ultra sedicenne - Consenso per promuovere o proseguire l'azione - Prestazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Sopravvenienza successiva all'eccezione di difetto del consenso - Irrilevanza.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione
Il consenso del minore che abbia compiuto i sedici anni, per promuovere o proseguire l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 273, secondo comma, cod. civ.), può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione, attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui la costituzione in giudizio del figlio divenuto maggiorenne e l'assunzione da parte sua della domanda proposta dalla madre avevano sanato la mancanza del consenso del figlio stesso, che aveva già compiuto i sedici anni all'atto della proposizione dell'azione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)