Sez. 2, Sentenza n. 1047 del 13/04/1973 (Rv. 363485 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO.*
Per distinguere un contratto di lavoro subordinato da un contratto d'opera, devesi avere riguardo agli elementi della collaborazione, della subordinazione, del rischio e dell'oggetto della prestazione. Per collaborazione, elemento estraneo al rapporto di lavoro autonomo, si intende l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, con il porre a servizio di questa l'energia di lavoro in modo continuativo e sistematico; per subordinazione, anch'essa elemento esclusivo del rapporto di lavoro subordinato, si intende il vincolo di dipendenza gerarchica che lega al datore di lavoro il lavoratore. Per quanto riguarda gli altri due elementi, e da considerare che il rischio economico, nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, grava sull'impresa, mentre, nell'ipotesi di rapporto di lavoro autonomo, sta a carico del prestatore d'opera, e che l'oggetto della prestazione nel lavoro subordinato e costituito dall'energia lavorativa posta a disposizione del datore di lavoro, nel lavoro autonomo dal risultato che il prestatore d'opera si e obbligato a fornire. (Conf 3568/71, mass n 355259).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)