Sez. 3, Sentenza n. 7359 del 08/08/1997 (Rv. 506573 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Attività di assistenza e consulenza legale al di fuori dell'ambito del processo - Disciplina ex art. 2231 cod. civ. - Inapplicabilità - Diritto a compenso - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO
La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e da diritto a compenso a favore di colui che la esercita.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27, Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)