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Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 05/12/1966 (Rv. 325410 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - CORTILE DI EDIFICI DESTINATI A CIVILI ABITAZIONI - DESTINAZIONE AL TRANSITO DEGLI AVVENTORI DI UN BAR DI UNO DEI CONDOMINI - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1966-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325410-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - CORTILE DI EDIFICI DESTINATI A CIVILI ABITAZIONI - DESTINAZIONE AL TRANSITO DEGLI AVVENTORI DI UN BAR DI UNO DEI CONDOMINI - ILLEGITTIMITA.*

Ciascun condomino puo modificare l'uso della cosa comune, rendendolo piu intenso e proficuo a suo vantaggio, purche rispetti la destinazione della cosa stessa, cosi come risultante anche dall'impiego di essa effettuato concretamente da tutti i compartecipanti alla comunione, secondo il loro diritto. Pertanto un cortile di proprieta comune fra fabbricati adibiti a civili abitazioni e destinato soltanto al normale accesso ad essi non puo essere utilizzato dal singolo partecipante anche per l'accesso del pubblico ad un bar aperto nello stabile di sua proprieta esclusiva, nonche per la sistemazione di tavolini per la mescita all'aperto, giacche tale uso modifica la normale destinazione del cortile ed altera il rapporto di equilibrio fra i concorrenti (Cfr. 443-64' 1775-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)