Sez. 1, Sentenza n. 5153 del 11/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206034 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze - Unicità del disegno criminoso - Oneri spettanti, rispettivamente, all'interessato e al giudice.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Nella fase esecutiva non sussiste un onere probatorio a carico del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale per sè favorevole. Pertanto a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe solo l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso, e non anche quello di provare tale unicità, pur essendo nel suo interesse e in sua facoltà l'allegazione di elementi rivelatori del vincolo unificatore, poiché spetta al giudice dell'esecuzione, con riferimento ai reati indicati nella richiesta, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le copie delle sentenze.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 186, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)