Sez. 1, Sentenza n. 4242 del 08/05/1987 (Rv. 452999 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE LOCALI SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI - LOCAZIONI STIPULATE DAGLI I.A.C.P. - REDDITI RICAVATI DA TALI RAPPORTI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'I.L.O.R..*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE LOCALI SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - REDDITI FONDIARI - LOCAZIONI STIPULATE DAGLI I.A.C.P. - REDDITI RICAVATI DA TALI RAPPORTI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'I.L.O.R..*
L'assoggettamento dei redditi fondiari all'imposta locale sui redditi (ILOR), secondo la previsione dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, trova deroga, ai sensi del quinto comma di tale articolo (il quale richiama l'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 in tema d'imposta sul reddito delle persone fisiche), con esclusivo riguardo agli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Detta deroga, pertanto, non può essere invocata con riguardo ai redditi prodotti dagli immobili degli istituti per le case popolari, assegnati in locazione, in quanto tali immobili, oltre a svolgere una funzione strumentale rispetto alle finalità istituzionali di quegli enti, costituiscono al contempo oggetto e risultato di un'attività di tipo imprenditoriale esercitata dagli enti medesimi. (Conf 1376/84, mass n 433485; (Conf 1474/82, mass n 419288; (Conf 993/82, mass n 418856; (contra 6613/81, mass n 417469; (contra 4288/81).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)