Sez. 6, Sentenza n. 40473 del 02/10/2001 Cc. (dep. 13/11/2001) Rv. 220250 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del termine - Notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale - Equipollenza con l'avviso di deposito della misura cautelare - Sussistenza - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Nel caso in cui l'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame (art. 309 comma 8 cod. proc. pen.) abbia preceduto quello del deposito dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare previsto dall'art. 293 comma 3 cod. proc. pen., il termine per la proposizione della richiesta di riesame, da parte del difensore, decorre dalla notifica del primo avviso, trattandosi di atto che determina l'effettiva conoscenza del provvedimento cautelare, del tutto coincidente con l'avviso di deposito di cui al citato art. 293 comma 3 e produttivo dei medesimi effetti, tra cui il diritto di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia (nel caso di specie, l'avviso al difensore di fissazione dell'udienza ex art. 309 comma 8 cod. proc. pen. aveva preceduto quello di deposito dell'ordinanza, in quanto l'imputato aveva personalmente proposto richiesta di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)