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Sez. 1, Sentenza n. 11 del 04/01/2000 (Rv. 532665 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura e sulle modalità dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorribilità in cassazione solo ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge - Esclusione del ricorso ordinario - Fondamento - Censurabilità della motivazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532665-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

Il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d'Appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal Tribunale (sempre in camera di consiglio) sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che aveva pronunciato la separazione, può essere impugnato avanti alla Corte di Cassazione solo con il ricorso straordinario per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo preclusa la proponibilità di un ordinario ricorso per cassazione dall'art. 739, comma terzo cod. proc. civ., applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio anche di natura contenziosa, in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 742 bis cod. proc. civ. Ne consegue che il suddetto ricorso straordinario può investire la motivazione del provvedimento solo per lamentarne la radicale carenza o la mera apparenza (ravvisabile in presenza di argomentazioni inidonee rivelare la "ratio decidendi") e non già per dedurne eventuali lacune od inadeguatezze, riconducibili al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)