Sez. L, Sentenza n. 2413 del 02/03/1995 (Rv. 490867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prestazioni occasionali o discontinue - Numero delle giornate di lavoro ed orario di lavoro - Onere probatorio del lavoratore - Valutazione equitativa - Esclusione - Presunzione semplici - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad accertamento fondato sul fatto noto e non su altre presunzioni -.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
In ipotesi di prestazione lavorativa occasionale o discontinua grava sul lavoratore l'onere di provare il numero delle giornate di lavoro e l'orario, con l'esclusione del ricorso alla valutazione equitativa ma con la possibilità di utilizzazione delle presunzioni semplici. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non censurabile, sul piano del metodo - essendosi argomentato sulla base del fatto noto e non di altre presunzioni (cioè della non corretta "praesumptio de praesumpto") -, il giudizio, espresso dal giudice di merito, che, in base alla consistenza e al significato degli episodi risultanti dalla prova storica, poteva presumersi l'esattezza di quanto affermato dal ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)