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Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006 (Rv. 592137 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Relativa censura in cassazione - Interpretazione autonoma dell'atto di appello da parte della Corte di cassazione - Configurabilità - Fondamento - Rubrica del motivo - Errata qualificazione - Inammissibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592137-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell'ambito dell'"error in procedendo", attraverso l'interpretazione autonoma dell'atto di appello, mentre, ai fini dell'esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell'indicazione del riferimento normativo (e cioè l'evocazione dell'art. 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.), purché dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)