diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 692 del 18/01/2001 (Rv. 543264 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Disapplicazione di atti amministrativi in sede di giudizio di cassazione - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543264-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Il D.M. 2.3.1998 emanato dal Ministero delle finanze in attuazione della delega di cui al D.L. 90/90 ed a convalida del precedente D.M. 20.7.1990 annullato, per vizi di procedura, dal tribunale superiore delle acque, è illegittimo nella parte in cui (art. 7) prevede aumenti di canone dovuti dall'Enel per attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali sui corsi d'acqua demaniali a far data dal 1990, poiché la facoltà di rinnovazione dell'atto è limitata all'eliminazione dei vizi che inficiavano l'originario D.M., sì che, se le ragioni dell'annullamento di quest'ultimo attengono al solo procedimento di adozione (nella specie, mancanza del parere del Consiglio di Stato), costituisce indebita utilizzazione di un potere regolamentare interamente consumato la modificazione dei precetti dell'atto di normazione mai attinti da annullamento. Ne consegue che, invocata in sede di giudizio di cassazione l'applicazione del citato D.M. così come riprodotto dal competente ministero, la S.C., in ossequio al disposto dell'art. 5 della legge 2248/1865, deve scrutinarne la legittimità, e, se del caso, procedere alla sua disapplicazione diretta alla stregua della legge vigente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/03/1998 num. 258

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)