Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 10/11/2006 (Rv. 593950 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Sussistenza - Sospensione della misura in attesa della decisione - Conseguenze - Obbligo di disapplicazione delle norme interne - Inadempimento - Errore di diritto - Sussistenza.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
L'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, prevista dall'art. 93 (ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata, nonché il divieto, espressamente previsto dall'art. 93 cit., di dare esecuzione alla misura fino a quando la procedura di verifica non abbia condotto ad una decisione finale della Commissione. Tale vincolo, avendo come destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i soggetti dell'ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell'obbligo di dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto fino all'esito della procedura di verifica.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 93, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 155, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 211, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)