diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 02/04/2010 (Rv. 612699 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni ex art. 88 Trattato UE - Valutazione insindacabile e definitiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612699-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE

Le decisioni della Commissione CE, assunte ai sensi dell'art. 88 del Trattato in ordine alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri con il mercato comune, non danno luogo ad una valutazione definitiva ed insindacabile circa la compatibilità dell'aiuto, potendo esse formare oggetto di un rinvio pregiudiziale di validità d'ufficio, ai sensi dell'art. 234 Trattato, anche se non impugnate dai soggetti legittimati. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla decisione della Commissione CE dell'11 marzo 2008, C/2008/869, secondo cui le plusvalenza formatesi nell'ambito delle operazioni disciplinate dalla legge del 30 luglio 1990, n. 218 e dal d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 non costituiscono aiuti di Stato incompatibili, non comportando una variazione dell'imponibile fiscale, mentre costituisce aiuto incompatibile la previsione di un'imposta sostitutiva d'importo minore da parte dell'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358, Legge 30/07/1990 num. 218, Legge 24/12/2003 num. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)