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Sez. L, Sentenza n. 1501 del 18/04/1975 (Rv. 375091 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - DEL DATORE DI LAVORO - MODALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA - LIMITI - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - STAMPA - GIORNALISTI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375091-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - DEL DATORE DI LAVORO - MODALITA - AZIONE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA - LIMITI - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - STAMPA - GIORNALISTI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

L'art 19, secondo comma, della legge 4 aprile 1952 n 218, applicabile, a norma dell'art 11 della legge 9 novembre 1955 n 1122, anche in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria a favore dei giornalisti, nel disporre che il contributo a carico del lavoratore va trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, non esclude che l'imprenditore possa esercitare il diritto di rivalsa della quota contributiva gravante sul dipendente nelle forme ordinarie, attraverso la formazione, in difetto di uno spontaneo adempimento del debitore, di un apposito titolo giudiziario. Infatti, questa possibilita viene meno, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia coscientemente e volontariamente omesso il versamento dei contributi all'ente previdenziale entro il termine stabilito o vi abbia provveduto in misura inferiore al dovuto; cio in quanto, in detta ipotesi, gli artt 12 della citata legge n 1122 del 1955 e 23 della citata legge n 218 del 1952, pongono a carico del datore di lavoro moroso l'Obbligo del pagamento dei contributi anche per la quota a carico del dipendente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 11, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)