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Sez. 3, Sentenza n. 3823 del 25/06/1985 (Rv. 441402 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITÀ - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETÀ E COMPLEMENTARIETÀ DEGLI ALTRI CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441402-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITÀ - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - SUSSIDIARIETÀ E COMPLEMENTARIETÀ DEGLI ALTRI CRITERI.*

In tema di interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone - pur nella ricerca della comune intenzione delle stesse - come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate nel contratto siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della comune volontà resta esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare. (V 726/83, mass n 425471; (V 130/83, mass n 424930; (V 1198/82, mass n 419078; (V 1261/79, mass n 397489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)