Sez. 2, Sentenza n. 7156 del 23/06/1995 (Rv. 493068 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Divieto - Limiti - Pendenza del giudizio petitorio al momento della proposizione di quello possessorio - Certificato relativo della cancelleria del giudice di merito - Produzione nel giudizio di cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Il divieto di produzione, nel procedimento per cassazione, di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, sancito dall'art. 372 cod. proc. civ., non si estende agli atti relativi a questioni che possono essere proposte in ogni grado del giudizio e che sono rilevabili d'ufficio (nella specie, l'incompetenza per materia). Pertanto, è ammissibile la produzione nel procedimento per cassazione di un certificato della cancelleria del giudice del merito tendente a dimostrare che al momento della proposizione del giudizio possessorio già pendeva il giudizio petitorio e che, quindi, il pretore, dopo l'emanazione dei provvedimenti temporanei, avrebbe dovuto rimettere le parti per competenza dinanzi al giudice del petitorio e non proseguire il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)