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Sez. 2, Sentenza n. 2906 del 22/07/1976 (Rv. 381672 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - REQUISITI - ISTANTANEITA DELL'OPERA - IRRILEVANZA - FACOLTA DI RECESSO - ININFLUENZA - RIFERIBILITA DELL'OPERA A PIU PERSONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381672-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - REQUISITI - ISTANTANEITA DELL'OPERA - IRRILEVANZA - FACOLTA DI RECESSO - ININFLUENZA - RIFERIBILITA DELL'OPERA A PIU PERSONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'art 409 cod proc civ contempla al n 3, insieme con i rapporti di Agenzia e con quelli di rappresentanza commerciale, altri rapporti, di lavoro autonomo indirizzati alla realizzazione di un risultato, ('l'operà), per mezzo di un fare ('prestazionè) caratterizzato dai seguenti requisiti: 1) reiterazione nel tempo ('prestazione... Continuativà); 2) programmazione negoziale, anche se per grandi linee è o implicita, ossia desumibile dall'assetto negoziale degli interessi ('prestazione...Coordinatà); 3) preminenza, dal punto di vista sociale ed economico, del contributo di lavoro personale del contraente. Dalla definizione discendono, fra altri, i seguenti corollari: a) la fattispecie di cui trattasi non e esclusa, ove concorra ogni suo requisito, dalla eventuale istantaneita dell'opera, ossia del risultato del lavoro continuativo; b) la 'continuatività e un attributo di un elemento del rapporto (la prestazione lavorativa) nell'ipotesi fisiologica della normale sua esecuzione: la facolta di recesso, attribuita ad una o ad entrambe le parti, non contrasta con quella caratteristica perche, oltre ad essere un elemento pressoche naturale dei rapporti di durata, e destinata ad operare, in via di possibile evenienza, non direttamente ed immediatamente sulla natura e sulle modalita del lavoro, ma sui presupposti negoziali della sua giuridicita, che puo rescindere ex nunc; C) non rileva la circostanza che, in casi singoli, l'Opus possa eziologicamente riferirsi al concorso di piu persone, purche - alla stregua delle valutazioni assunte in contratto - la prestazione personale del contraente abbia il cennato carattere di prevalenza nel coacervo delle cause produttive di quel risultato. (nella vicenda di specie, si e ritenuto inquadrabile nella previsione della citata disposizione di legge il rapporto derivato dal contratto in base al quale un disegnatore si obbligava, verso corrispettivo, a consegnare ad un editore, committente, alcune 'storiè da lui illustrate e per la cui realizzazione si avvaleva di collaboratori da lui coordinati e diretti). (V 1465/76, mass n 380194; (V 133/76, mass n 378774; (V 3947/75, mass n 378221; (V 3684/75, mass n 377896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)