Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 10/05/1982 (Rv. 420771 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI SCRITTE DEL P.M. - NOTIFICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE PARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MEMORIE DI REPLICA - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI SCRITTE DEL P.M. - NOTIFICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE PARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MEMORIE DI REPLICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di regolamento di Competenza, compiutamente regolato dall'art. 47 cod. proc. civ., non trova applicazione l'art. 375 secondo comma cod. proc. civ. sulla notificazione agli avvocati delle parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero, restando conseguentemente preclusa la possibilità di presentare memorie per contrastare tali conclusioni, la quale postula la suddetta notificazione. (Conf 3867/80, mass n 407732; (Conf 2289/79, mass n 398633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)