Sez. 3, Sentenza n. 7120 del 29/08/1987 (Rv. 455272 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE DI NON MUTARE LA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL FONDO - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE DI NON MUTARE LA DESTINAZIONE ECONOMICA DEL FONDO - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 4, lett. A) del d. l. lt. 5 aprile 1945, n. 157, la proroga legale dei contratti agrari non è ammessa se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento alla fedeltà nell'esecuzione del contratto. Pertanto la sostituzione alla coltivazione originariamente prevista in contratto compiuta dall'affittuario, mutando stabilmente la destinazione economica del fondo e violando una espressa clausola contrattuale, anche quando si concreti in un'attività agraria, costituisce tuttavia un grave inadempimento che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto. (V 1391/83, mass n 426205; (V 3896/76, mass n 382575; (V 2841/72, mass n 360545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1618, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)