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Sez. 5, Sentenza n. 1976 del 22/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208545 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ammissibilità - Valutazione delle prove nuove - Novità - Caratteri - Sopravvenienza - Acquisibilità nell'eventuale giudizio di revisione - Elementi di prova - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie: consulenza di parte.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208545-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ai fini della delibazione di ammissibilità del giudizio di revisione le prove dedotte devono essere sopravvenute, e quindi necessariamente estranee al precedente giudizio di cognizione, ed acquisibili nell'eventuale successivo giudizio di revisione. La valutazione di ammissibilità è quindi riferibile anche ad elementi di prova, rilevandone solo l'esistenza e la persuasività e non il procedimento o le forme della loro avvenuta acquisizione. (Nella fattispecie si trattava di una consulenza ematologica disposta dal P.M. in altro processo: idonea al fine della delibazione di ammissibilità secondo la Corte, che tale in motivazione ha ritenuto anche la documentazione di indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)