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Sez. L, Sentenza n. 4958 del 01/08/1986 (Rv. 447637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - DEL RECESSO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - RIFERIMENTO ALLE RETRIBUZIONI NON RICEVUTE - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - PROVA DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALL'"ALIUNDE PERCEPTUM" DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - DEL RECESSO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE PER IL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - RIFERIMENTO ALLE RETRIBUZIONI NON RICEVUTE - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - PROVA DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALL'"ALIUNDE PERCEPTUM" DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*

Ove sia accertata l'illegittimità del licenziamento del lavoratore e lo stesso sia conseguentemente reintegrato nel posto di lavoro ex art. 18 stat. Lavoratori, la quantificazione del danno, subito da quest'ultimo e del quale il datore di lavoro è tenuto al risarcimento, va fatta tenendo conto, come normale parametro di riferimento, della retribuzione che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto; pertanto il danno relativo al periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto a quello eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, in ordine alle quali quindi il lavoratore non deve fornire prova alcuna (a meno che non alleghi di aver subito un danno ancora maggiore), mentre il datore di lavoro può fornire la prova dell'aliunde perceptum del lavoratore. (Conf 2762/85, mass n 440539; (Conf 5842/85, mass n 443028).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)