Sez. 6, Sentenza n. 32366 del 04/06/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226656 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie di coindagati - Acquisizione prima dell'entrata in vigore della l. n. 63 del 2001 - Avvertimento previsto dall'art. 64 comma 3 cod. proc. pen. - Rinnovazione dell'interrogatorio da parte del p.m. dopo l'ordinanza cautelare - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di giusto processo, la rinnovazione da parte del p.m., a norma dell'art. 26 comma 2 legge 1 marzo 2001, n. 63, dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen., - il primo modificativo ed il secondo introdotto dalla stessa legge n. 63 del 2001 - è possibile fino a che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e la sua effettuazione non deve necessariamente precedere l'adozione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare basata sulle dichiarazioni dei soggetti anzidetti, le quali conservano la loro validità per tutta la durata della medesima fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)