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Sez. 6, Sentenza n. 34534 del 02/07/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 220175 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Normativa sopravvenuta concernente la valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato - Applicabilità immediata ai procedimenti in corso ed al giudizio di cassazione - Riscontri esterni parzialmente individualizzanti - Necessità.
Stato
decisa il 2001-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220175-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273, comma 1 bis cod. proc. pen., (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63) che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche nei giudizi di cassazione, atteso che la regola derogatoria stabilita dall'art. 26, comma 5, della legge n. 63 del 2001 è limitata al dibattimento. Ne discende che, anche nel giudizio di legittimità, la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica di riscontri "parzialmente individualizzanti" che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)