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Sez. 2, Sentenza n. 3664 del 29/10/1975 (Rv. 377873 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - DEDUZIONE DELLA PROROGA LEGALE - SUFFICIENZA - NATURA NON AGRARIA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - ACCERTAMENTO PRIMA FACIE DEL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377873-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - DEDUZIONE DELLA PROROGA LEGALE - SUFFICIENZA - NATURA NON AGRARIA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - ACCERTAMENTO PRIMA FACIE DEL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*

Tutte le cause in cui, dall'attore o dal convenuto, sia dedotta l'esistenza di un contratto agrario e ne sia invocata la proroga legale, sono devolute alla Competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie; e cio sia nell'ipotesi in cui si discuta della sua esistenza e validita, sia in quella in cui tenga in discussione la stessa qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario soggetto a proroga legale. Tale principio non trova applicazione, nel senso che il giudice adito in Sede ordinaria puo legittimamente affermare la propria Competenza a conoscere del merito, solo quando gli risulti prima facie, cioe in modo manifesto e certo, in base agli Atti di causa gia acquisiti, come inconfutabilmente provata, la natura del rapporto controverso quale rapporto non agrario. (Conf 1126/75, mass n 374557).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)