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Sez. 3, Sentenza n. 1419 del 21/04/1976 (Rv. 380126 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA INSTAURAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - NATURA CAUTELARE DEL RELATIVO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380126-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA INSTAURAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - NATURA CAUTELARE DEL RELATIVO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

Il giudizio promosso da un soggetto per far rilevare che nei suoi confronti e stato eseguito un provvedimento d'urgenza ex art 700 cod proc civ senza che il ricorrente abbia poi instaurato il giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal pretore, e per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'esecuzione del provvedimento in questione, non ha natura cautelare, poiche non e rivolto alla conferma o alla revoca del provvedimento d'urgenza ormai decaduto, ma unicamente al conseguimento del risarcimento dei danni. Trattandosi di un ordinario giudizio 'di meritò ad esso e applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)