Sez. 3, Sentenza n. 13459 del 09/06/2006 (Rv. 589832 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE (NOZIONE) | Dichiarazione - Presupposti - Allegazione ad opera delle parti - Limiti - Azione di simulazione - Proposizione in primo grado - Necessità - Eccezione di simulazione - Proponibilità in appello - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)