Sez. 1, Sentenza n. 3860 del 16/01/1979 Ud. (dep. 20/04/1979) Rv. 141818 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - NULLITA GIA INSANABILE MA NON DICHIARATA ED ORA DEDOTTA MA SANABILE (RELATIVA) - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA - FATTISPECIE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - NULLITA GIA INSANABILE MA NON DICHIARATA ED ORA DEDOTTA MA SANABILE (RELATIVA) - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA - FATTISPECIE.*
La nuova disciplina delle nullita di ordine generale risultante dal testo dell'art 185 del codice di procedura penale cosi come modificato dalla legge n 534 del 1977, trova - in Mancanza di Disposizioni transitorie contenute nella predetta legge ed in applicazione degli artt 10 e 11 delle Disposizioni sulla legge in generale - immediata applicazione anche rispetto alle nullita che si siano verificate sotto il precedente regime e che non siano state rilevate o dichiarate secondo le regole allora vigenti; con la conseguenza che non possono essere piu dichiarate le nullita che sono ora sanate, se non vengono dedotte o rilevate nei termini prescritti. (nella specie si trattava di una nullita gia insanabile, verificatasi in istruttoria, ma non dedotta nel giudizio di primo grado svoltosi prima dell'entrata in vigore del nuovo testo, ed ora rientrante tra le nullita soggette a sanatoria progressiva, nel senso cioe che si sanano se non vengono rilevate o dedotte nei termini stabiliti dalla legge. La Cassazione ha chiarito che la nullita non puo essere piu dichiarata perche il giudice e le parti non hanno piu i poteri e le facolta loro consentite dalla legge abrogata e che la diversa interpretazione determinerebbe l'ultrattivita della legge abrogata). (V mass nn 139985, 137634, 137633; (Conf mass n 139986).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)