Sez. 5, Sentenza n. 39767 del 27/09/2002 Cc. (dep. 26/11/2002) Rv. 225702 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Abolitio criminis intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione - Dovere del giudice della impugnazione di rilevare che il fatto non è più preveduto dalla legge quale reato - Sussistenza - Carenza di gravame sul punto - Irrilevanza - Inammissibilità del ricorso - Irrilevanza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
La Corte di cassazione deve rilevare la "abolitio criminis" sopravvenuta alla sentenza impugnata indipendentemente dall'oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile. (Principio applicato dalla Corte con riguardo ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)