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Sez. 1, Sentenza n. 236 del 12/01/1999 (Rv. 522199 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/72 - Rilevanza al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità - Condizione - Compimento di dette operazioni nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa - Necessità - Imprenditore costituito da una società - Attività propria dell'impresa - Nozione.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522199-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone di tener conto delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'art. 10 dello stesso d.P.R. al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità solo se queste formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. Per attività propria dell'impresa, qualora si tratti di una società (nella specie in accomandita semplice), non va intesa la attività previamente definita nell'atto costitutivo come oggetto sociale, ma quella effettivamente svolta, che non può essere individuata tenendo conto di eventuali acquisti effettuati dalla società, ma va individuata con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)