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Sez. L, Sentenza n. 13601 del 04/12/1999 (Rv. 531861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Distinzioni operate dai contatti collettivi tra le varie mansioni ai fini dell'inquadramento e della relativa progressione - Sindacato giudiziale - Esclusione - "Ratio" - Principio costituzionale di uguaglianza - Ininfluenza - Fattispecie relativa all'inquadramento dell'operaio specializzato manutentore "cabinista" dell'Alitalia.
Stato
decisa il 1999-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

Deve escludersi un sindacato giudiziale relativamente alla ragionevolezza dei criteri secondo cui i contratti collettivi operino distinzioni tra i vari tipi di mansione ai fini dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori e della loro progressione di carriera sulla base dello svolgimento di determinate mansioni, dato che è proprio la contrattazione collettiva ad essere ritenuta dalla legge lo strumento idoneo ad interpretare le esigenze dei vari settori produttivi ai fini in esame, come è stato confermato dall'art. 2 della legge n. 190 del 1985 in materia di determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, che riproduce la "ratio" della disposizione dettata, nella vigenza dell'ordinamento corporativo, dall'art. 2095, secondo comma, cod. civ. Nè una direttiva in senso contrario può desumersi dal principio costituzionale di uguaglianza, data la insussistenza di un obbligo per il datore di lavoro di rispettare la parità di trattamento tra i vari lavoratori, sempreché non ponga in essere uno dei tipi di discriminazione positivamente presi in considerazione, e vietati (discriminazioni per sesso, convinzioni politiche, ecc.). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che i dipendenti dell'Alitalia addetti alla manutenzione degli impianti di cabina - o "cabinisti" - avessero diritto, sulla base del c.c.n.l. 3 luglio 1983 e del verbale di accordo del 12 novembre 1984, al passaggio dal quarto al terzo livello di inquadramento dopo la permanenza per 36 mesi nella posizione di lavoro, come previsto a favore di altre figure di operai specializzati aeronautici).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)