Sez. F, Sentenza n. 31986 del 21/08/2002 Cc. (dep. 26/09/2002) Rv. 222376 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni rese dal coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato - Riscontri esterni parzialmente individualizzanti - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63), che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., impone che le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità siano sottoposte oltre che all'esame circa la credibilità intrinseca del dichiarante e la oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, ad una verifica attraverso riscontri che, in quanto collocati nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e quindi non diretto all'affermazione della responsabilità penale come nel caso del giudizio di cognizione, possono assumere il connotato della parziale individualizzazione, in maniera che consentano di collocare la condotta dell'accusato nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 62 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)